1. Il primo di settembre la CGUE con ordinanza (C-387/20) ha considerate non ricevibile la domanda pregiudiziale di un coadiutore di un notaio polacco in materia di interpretazione del Regolamento Europeo sulle successioni, per carenza di legittimazione in quanto ha ritenuto che egli non avesse, nel caso di specie, la qualità di «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
La questione interpretativa sottoposta alla CGUE verteva sui rapporti tra il Regolamento e un accordo di cooperazione bilaterale tra Polonia e Ucraina ed era sorta a seguito dell’opposizione di un cittadino ucraino contro il rifiuto del coadiutore di un notaio a stipulare un testamento con una clausola di scelta di legge.
La CGUE, senza limitarsi ad una verifica formale della qualifica dell’ente che ha sottoposto la domanda pregiudiziale, ha confermato la propria giurisprudenza precedente sui presupposti e sul carattere del procedimento in cui sarebbe sorta l’esigenza interpretativa. In particolare, per la Corte è risultato determinante che il notaio non fosse chiamato a assumere una decisione per risolvere una controversia tra due interessi contrapposti.
La decisione della CGUE lascia aperta la questione se ammetterebbe una domanda interpretativa sottoposta da un notaio, per risolvere una controversia nell’ambito della procedura per il rilascio di un Certificato di successione europeo di sua competenza ai sensi della legislazione nazionale (per es. in Italia e Polonia).
2. La seconda decisione della CGUE (sentenza 9.9.2021 – C-277/20) verte sull’interpretazione del “patto successorio” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. b) del Regolamento successioni, che la Corte chiarisce comprenda anche un contratto in cui una parte contrattuale disponga che alla sua morte un bene di sua proprietà passi ad una altra parte (donazione mortis causa). La Corte specifica inoltre che la valutazione dell’efficacia della scelta di legge contenuta in tale contratto non è sottoposta alla disciplina dell’art 83 comma 2 del Regolamento, non trattandosi di scelta che riguarda l’intera successione, bensì solo quel patto successorio.
3. Infine, in una terza decisione settembrina (09.09.21, C-422/20), la Corte si è soffermata sulla richiesta pregiudiziale di un tribunale tedesco, cui la corte ha chiarito che la decisione di un tribunale spagnolo, che aveva omesso di decidere in materia successoria relativamente a una persona con ultima residenza abituale in Spagna che nel 1990 aveva fatto testamento congiunto con il coniuge in Germania, ritenendo che i giudici tedeschi fossero più adatti a decidere in merito (cfr. art. 6 lettera a del Regolamento), debba essere considerata vincolante per la competenza del giudice tedesco (ex art. 7 lettera a) che quindi non può sindacare se sussistano i presupposti sulla base dei quali il giudice spagnolo aveva declinato la propria competenza. Chiarisce inoltre che tale meccanismo trovi anche applicazione in caso di scelta di legge fittizia ex art.83 comma 4 del Regolamento tramite una disposizione di ultima volontà anteriore all’applicazione del Regolamento (17.08.2015).