La Corte federale tedesca (BGH) ha confermato con ordinanza del 10.07.19, IV ZB 22/18 la validità di un contratto ereditario stipulato nel 1998 da un notaio tedesco tra una cittadina tedesca e il suo convivente italiano, anch’egli residente in Germania, con cui le parti si erano istituite vicendevolmente eredi unici, e avevano nominato i due figli comuni quali eredi finali del più longevo dei due contraenti. Nel contratto ereditario, inoltre, le parti avevano espresso la scelta per l’applicazione del diritto tedesco alle rispettive successioni. Alla morte della signora nel 2017, è sorta una controversia circa l’efficacia di tale istituzione ereditaria reciproca, rispetto a un successivo testamento della signora del 2016, con cui aveva istituito erede unico un nipote.Tale successiva istituzione testamentaria, tuttavia, secondo il diritto tedesco sarebbe stata inefficace, in quanto in contrasto con l’istituzione reciproca vincolante contenuta nel contratto ereditario del 1998. I giudici tedeschi, partendo dal presupposto che, prima dell’applicazione del Regolamento UE 650/2012 sulle successioni, in Germania fosse la cittadinanza il criterio di collegamento per determinare il diritto applicabile alle successioni, e in considerazione del divieto di patti successori previsto dal diritto italiano, ritengono il contratto ereditario del 1998 inizialmente invalido e si pongono il problema se la successive entrata in vigore del regolamento UE 650/2012 possa attribuire validità a tale contratto, in applicazione della norma transitoria del suo art. 83 commi 2 e 3 e dei presupposti di validità della scelta di legge espressa prima dell’applicabilità del detto regolamento. Giunge così a confermarne la validità, in considerazione del fatto che applicando i criteri del capitolo III del regolamento, esso sarebbe valido in quanto al momento della stipula entrambe le parti erano residenti in Germania. La Corte si dilunga nell’argomentare come una tale validità sopravvenuta del contratto ereditario, e quindi la vincolatività delle sue disposizioni, non costituisca una violazione dei principi di non retroattività delle norme e della sicurezza giuridica. Come giustamente osservato (Süß, ZErb 2019, pp. 284ss.), la validità del contratto ereditario parrebbe essere stata ab inizio garantita dalla facoltà allora concessa al testatore dal diritto internazionale privato italiano di scegliere per la propria successione il diritto del paese di sua residenza, dunque in questo caso il diritto tedesco (cfr. art. 25 comma 1 EGBGB vecchia versione, art. 46 comma 2 legge DIP n. 218/1995, art. 26 comma 5 EGBG). Il campo dei limiti di efficacia dei contratti ereditari può essere in alcuni casi tuttora fonte di insicurezza nelle successioni transfrontaliere, tanto da veder coniato da parte della dottrina tedesca la figura del contratto ereditario efficace ma privo di effetti (wirksamer wirkungsloser Erbvertrag).