Tuttavia, le conseguenze legali di un simile "modello di risparmio” di tasse e imposte possono essere drastiche: da un lato, il contratto notarile con un prezzo di acquisto troppo basso è nullo in quanto transazione fittizia (§ 117 BGB). Dall'altro, le azioni delle parti costituiscono un reato di evasione fiscale e frode ai sensi del diritto penale. Si tratta ora di stabilire se il contratto di acquisto sia nullo a causa dell'accordo di pagamento di somme pagate in nero e della relativa intenzione di evadere le tasse.
In un caso specifico, il convenuto aveva venduto all'attore un immobile abitativo. Era stato dichiarato in atto un prezzo di acquisto di 120.000 Euro, ma in realtà era stato concordato un prezzo di 150.000 Euro. L'attore aveva già consegnato al convenuto la differenza di 30.000 Euro in contanti prima della data del rogito. Dopo essersi impaurito per le possibili conseguenze, il venditore ha presentato una autodenuncia.
Secondo il BGH (sentenza del 15 marzo 2024,V ZR 115/22), un accordo per il pagamento di denaro "in nero" non comporta di per sé l'invalidità del contratto di compravendita, purché lo scopo principale del contratto sia l'acquisizione legittima dell'immobile. Tuttavia, l'intenzione di evadere le tasse non deve essere lo scopo principale del contratto. Di conseguenza, si può ritenere che in questo caso l'accordo sul denaro in nero servisse solo a simulare alle autorità fiscali che il prezzo di acquisto fosse inferiore per evadere le tasse.
Inoltre, è stato stabilito che l'invalidità formale del prezzo di acquisto più alto concordato verbalmente è stata sanata dal trasferimento della proprietà e dall'iscrizione nel registro fondiario. La decisione della Corte ha anche sottolineato che le norme sulla nullità in caso di violazione della Legge per la lotta al lavoro clandestino non sono trasferibili ai contratti di acquisto di proprietà immobiliare che contengono un accordo per il pagamento di denaro in nero.