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È responsabile il mediatore che non informi le parti sulle irregolarità dell’immobile

Diritto immobiliare

È responsabile il mediatore che non informi le parti sulle irregolarità dell’immobile

Una recente sentenza della Cassazione (del 02 maggio 2023) prevede che Il mediatore, ai sensi dell’art. 1759, comma 1, c.c., deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, o che avrebbe dovuto conoscere con l’uso della diligenza impostagli dalla natura professionale dell’attività esercitata, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possano influire sulla conclusione di esso o determinare le parti a perfezionare il contratto a diverse condizioni.

Ne consegue che, ove l’affare sia concluso, può sussistere la responsabilità risarcitoria del mediatore in caso di mancata informazione del promissario acquirente circa l’esistenza di irregolarità urbanistiche o edilizie non ancora sanate relative all’immobile oggetto della promessa di vendita, dovendosi comunque verificare l’adempimento di tale dovere di informazione da parte del mediatore con esclusivo riferimento al momento stesso della conclusione dell’affare. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza n. 11371 del 2 maggio 2023.

La responsabilità del mediatore, in caso di mancata comunicazione di queste informazioni, si traduce nel risarcimento dei danni. La parte che avrebbe dovuto corrispondere la provvigione può anche sottrarsi al pagamento della stessa, qualora faccia valere l'inadempimento dell'obbligo di informazione da parte del mediatore.