Vai al contenuto principale

Contratto di agenzia: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si pronuncia sulle provvigioni perse e sulle provvigioni una tantum ai fini dell’indennità di fine rapporto dell’agente di commercio

Diritto distribuzione

Contratto di agenzia: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si pronuncia sulle provvigioni perse e sulle provvigioni una tantum ai fini dell’indennità di fine rapporto dell’agente di commercio

Con sentenza del 23/3/2023 (C-574/21) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea GGUE ha deciso su due questioni pregiudiziali che le sono state sottoposte dalla Suprema Corte della Repubblica Ceca in un procedimento tra un agente di commercio e la compagnia telefonica ceca O2. La Corte veniva investita delle seguenti questioni:

1. Se l’espressione “provvigioni che l’agente commerciale perde”, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, della direttiva 86/653, debba essere interpretata nel senso che costituiscono tali provvigioni anche le provvigioni per la conclusione di contratti che l’agente di commercio avrebbe stipulato se il contratto di agenzia commerciale fosse proseguito con i clienti da lui procurati al preponente o con i quali ha sensibilmente sviluppato gli affari.

2. In caso di risposta affermativa, a quali condizioni tale conclusione si imponga anche per quanto riguarda le cosiddette provvigioni una tantum per la conclusione di un contratto.

 

La Corte di giustizia europea ha chiarito che l’indennità di fine rapporto deve compensare anche gli affari futuri e le conseguenti provvigioni perse. Questo perché l’indennità si fonda principalmente sui vantaggi futuri per il preponente, mentre le provvigioni perse rappresentano un fattore da considerare ai fini equitativi. Pe gli affari già perfezionati al termine del contratto, all’agente commerciale spetta in ogni caso il diritto alla provvigione. Le "provvigioni perse" devono quindi necessariamente riguardare gli affari futuri. Pertanto la disposizione comunitaria deve essere interpretata nel senso che le provvigioni che l’agente commerciale avrebbe percepito in caso di prosecuzione ipotetica del contratto di agenzia, per le operazioni che sarebbero state concluse dopo l’estinzione di tale contratto di agenzia, con i nuovi clienti che egli ha procurato al preponente prima di tale estinzione, devono essere considerate nella determinazione dell’indennità di clientela prevista all’articolo 17, paragrafo 2, di tale direttiva.

La Corte ha poi approfondito la questione delle "provvigioni una tantum". Nel corso del procedimento è emerso che si trattava di una provvigione forfettaria per ogni nuovo contratto, sia con i nuovi clienti che con quelli esistenti. Non si trattava quindi di una vera e propria provvigione una tantum in senso stretto, nel senso di un’unica provvigione per ogni nuovo cliente, con esclusione di diritti provvigionali per i successivi contratti stipulati. La Corte ha deciso in merito a tale seconda questione, negando che la pattuizione di una provvigione forfettaria possa escludere l’indennità di clientela e statuendo che:

 

- la scelta di un certo tipo di provvigione, come, ad esempio, delle provvigioni una tantum, non può quindi rimettere in discussione il diritto all’indennità previsto da detta disposizione. Se così non fosse, sussisterebbe un rischio di elusione del carattere indisponibile di tale diritto all’indennità stabilito all’articolo 19 di detta direttiva;

- l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che il versamento di provvigioni una tantum non esclude dal calcolo dell’indennità, prevista da tale articolo 17, paragrafo 2, le provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dalle operazioni realizzate dal preponente, dopo l’estinzione del contratto di agenzia commerciale, con i nuovi clienti che l’agente commerciale gli ha procurato prima di tale estinzione, o con i clienti con i quali quest’ultimo ha sensibilmente sviluppato gli affari prima di detta estinzione, quando tali provvigioni corrispondono a remunerazioni forfettarie per ogni nuovo contratto concluso con tali nuovi clienti, o con i clienti esistenti del preponente, con l’intermediazione dell’agente commerciale.

 

Non è a nostro avviso interamente chiarito se la decisione della Corte si possa applicare anche alle provvigioni forfettarie in senso stretto, poiché in tali casi l’agente di commercio non perde alcuna provvigione dagli affari successivi.