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Contratto di agenzia secondo la legge tedesca: inammissibilità di limitazioni al diritto di recesso dal contratto in caso di accordo sul pagamento anticipato di future provvigioni

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Contratto di agenzia secondo la legge tedesca: inammissibilità di limitazioni al diritto di recesso dal contratto in caso di accordo sul pagamento anticipato di future provvigioni

Ai sensi del § 89a comma 1 del Codice commerciale tedesco (HGB), il diritto di recesso senza preavviso non può essere né escluso né limitato nel contratto di agenzia. Secondo la giurisprudenza tedesca può configurarsi una limitazione illecita della libertà di recesso dal contratto a scapito dell’agente commerciale se il recesso dell’agente di commercio è associata a notevoli svantaggi finanziari per lo stesso.

Con la decisione del 19 gennaio 2023 (VII ZR 787/21), la Corte suprema tedesca (BGH) ha confermato che se un pagamento anticipato concordato delle provvigioni previste si rivela una limitazione inammissibile al recesso del contratto ai sensi del § 89a comma 1 del Codice commerciale tedesco (HGB), il preponente non può ripetere i pagamenti anticipati concessi in base alla normativa in materia di arricchimento di cui al § 812 comma 1 del Codice civile tedesco (BGB).

Il caso riguardava un contratto di agenzia in base al quale all’agente di commercio era stato concesso un pagamento mensile minimo a titolo di anticipo che da computare con le provvigioni dovute allo stesso nel corso del rapporto. Inoltre, il contratto prevedeva che in caso di recesso dal contratto di agenzia, a prescindere dal motivo del recesso, il saldo negativo diventasse immediatamente esigibile a carico dell’agente di commercio, oltre agli interessi concordati. Il preponente aveva convenuto in giudizio l’agente commerciale per ottenere la restituzione di un’ingente somma di denaro. La domanda è stata rigettata in primo grado, mentre nel giudizio di appello l’agente commerciale è stato condannato al pagamento. Il ricorso per Cassazione presentato dall’agente di commercio è stato accolto, poiché secondo la Corte suprema tedesca (BGH) occorre esaminare in ogni singolo caso se si configura una limitazione inammissibile al diritto di recedere dal contratto ai sensi del § 89a comma 1 del Codice commerciale tedesco (HGB). Il criterio rilevante concerne la questione se la disposizione contrattuale comporti notevoli svantaggi finanziari per l’agente di commercio al momento del recesso del contratto. L’importo da restituire in base alla clausola in questione, la pattuizione di una penale contrattuale in caso di recesso, la concessione di un prestito senza interessi associato all’obbligo di pagare successivamente gli interessi in caso di recesso dal contratto possono essere considerati elementi decisivi.

La causa è stata rinviata alla Corte d’Appello per una nuova decisione. Vi terremo informati.