Il diritto di controllo del socio soddisfa l’esigenza di acquisire tutte le informazioni utili sulle concrete modalità̀ di svolgimento dell’attività degli amministratori ed è funzionale all’esperimento dell’azione sociale di responsabilità̀ che può essere promossa, eventualmente in via surrogatoria, anche da ciascun socio. Nel caso in cui l’amministrazione non adempia il diritto di controllo del socio, rifiutandosi di consentire l’accesso richiesto, il socio ha facoltà di proporre ricorso al tribunale richiedendo un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. In tal caso, il tribunale può̀ precisare le modalità̀ di consultazione della documentazione sociale.
È bene ricordare che l’art. 2476 c.c. non condiziona l’esercizio del diritto di accesso a un interesse specifico e concreto, né fissa limiti all’esercizio del diritto, benché̀ esso debba comunque essere esercitato secondo i canoni della buona fede e correttezza a tutela dei diritti della società̀ e degli altri soci. Il diritto di accesso del socio non amministratore di s.r.l. non può̀ essere utilizzato per perseguire interessi e finalità̀ differenti da quelle cui è preordinato, poiché, altrimenti, si verificherebbe un’ipotesi di abuso del diritto.
Nel caso in cui abbiate necessità di tutelare i Vs. diritti quali soci di società italiane, potete rivolvervi al ns. Studio.