La tutela rafforzata del marchio notorio L’art. 20 del Codice della Proprietà industriale italiano (D.Lgs. 30/2005), nell’enunciare quali sono i diritti spettanti al titolare del marchio prevede che: "Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: (…) c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.” Questa tutela rafforzata mira ad evitare che il marchio notorio venga leso nella sua capacità distintiva e venga attaccato da fenomeni di parassitismo commerciale, ovvero quei vantaggi tratti dal terzo dall’uso del segno identico o simile al marchio noto.
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 27217, del 07/10/2021) ha accolto la richiesta di tutela della famosa casa di moda Gucci, che chiedeva l’annullamento per "difetto di novità” della registrazione di due marchi da parte di una società cinese. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda sostenendo che la clientela del marchio Gucci fosse abituata a riconoscere e distinguere il noto marchio da qualsiasi altro similare e che le caratteristiche del marchio della compagnia cinese permettevano di distinguere i prodotti. Secondo la Corte Suprema, invece, la Corte d’Appello ha trascurato gli sviluppi della giurisprudenza comunitaria, secondo la quale per aversi violazione non è necessario un rischio di confusione, essendo sufficiente anche un nesso tra il segno e il marchio. La Corte di Cassazione ha quindi sottolineato come il segno posteriore (in questo caso quello della società cinese) possa beneficiare del potere attrattivo, della reputazione, del prestigio e dell’immagine del marchio notorio (in questo caso Gucci). Infine, è stato sottolineato che "più il carattere distintivo e la notorietà del marchio di cui si tratta sono rilevanti, più facilmente sarà ammessa l’esistenza di una violazione; inoltre, più l’evocazione del marchio ad opera del segno successivo è immediata e forte, più aumenta il rischio che l’uso attuale o futuro del segno tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o rechi loro pregiudizio”. È sicuramente un passo avanti per la tutela rafforzata dei marchi di rinomanza.