Nel caso in questione, le persone fisiche erano i soci unici e amministratori di società di capitali (GmbH o UG). I committenti avevano stipulato contratti con queste società per la fornitura di servizi. In due casi si trattava di servizi infermieristici nell’area di degenza di un ospedale e, nel terzo caso, di un’attività di consulenza. Le attività erano in realtà fornite esclusivamente dal rispettivo socio unico-amministratore. In tutti i casi, l’ente federale tedesco di assicurazione pensionistica (Deutsche Rentenversicherung Bund) ha accertato la sussistenza dell’obbligo di assicurazione obbligatoria sulla base di un rapporto di lavoro dipendente.
La Corte federale sociale tedesca ha confermato questa decisione dopo una valutazione complessiva delle circostanze di fatto dell’attività ed ha affermato l'esistenza di un lavoro dipendente. Il fatto che i contratti siano stati stipulati tra i committenti e una società non cambia la situazione. Se il "lavoratore autonomo" è integrato nell'attività del committente e lavoro senza alcun rischio imprenditoriale proprio, si tratta ancora di un caso di cosiddetto pseudo-lavoro autonomo.