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Tassazione della plusvalenza nella compravendita di case ristrutturate con il superbonus 110%

Diritto immobiliare

Tassazione della plusvalenza nella compravendita di case ristrutturate con il superbonus 110%

Molti italiani hanno ristrutturato negli anni passati la propria casa usufruendo dei contributi statali relativi al superbonus 110%.

Con la Legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/23) è stata introdotta dal gennaio di quest´anno una nuova tassa sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di seconde case ristrutturate con il Superbonus 110%, ciò al fine di disincentivare e colpire le compravendite “speculative” di immobili ristrutturati con il 110% a soli fini di profitto.

Ricordiamo brevemente che per plusvalenza si fa riferimento all’utile o al guadagno netto derivato dalla vendita di un immobile o di un titolo, il cui valore è andato ad aumentare rispetto al momento dell’acquisto. La differenza tra il prezzo di acquisto minore e quello di vendita maggiore è per l’appunto la plusvalenza.

Secondo la nuova normativa, chi vende una seconda casa (a meno non sia stata ereditata) entro un periodo di dieci anni incorre in un prelievo del 26% sulla plusvalenza generata dall’operazione come reddito diverso. Alle plusvalenze si applica, a scelta del contribuente, l’imposta sostitutiva del 26% o le aliquote progressive Irpef.

Con la circolare n. 13/E del 13 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha ora fornito le indicazioni operative sulla nuova forma di plusvalenza introdotta chiarendo le modalità di applicazione.

La nuova tassazione, quindi, non si applica alle “prime case” e alle cessioni anteriori al 1° gennaio 2024.

Le Entrate chiariscono anche che i dieci anni si misureranno a partire dalla fine dei lavori.

Non saranno tassate inoltre le plusvalenze relative agli immobili acquisiti per successione.